Statuto Fiat 128 Club Italia
Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita un’Associazione con Sede Legale in via Vicenza 117, 36077 Altavilla Vicentina (VI) ai sensi dell’art. 36 c.c. e ss., che in conformità a quanto statuito dall’art.90 co.17 L.289/2002 assume la denominazione “Fiat 128 Club Italia” (d’ora innanzi denominata, per brevità, anche ”Associazione”, ovvero “Club”). Il Consiglio Direttivo, secondo le modalità ed i tempi in seguito descritti, potrà deliberare la variazione dell’indirizzo della sede legale nell’ambito dello stesso comune; detta variazione non costituirà modifica dello Statuto. L’Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, antirazziale, aconfessionale, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, di pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive, di gratuità delle cariche associative. L’organo amministrativo potrà eleggere una Sede Operativa temporanea o stabile, che sarà quella nella quale il Consiglio Direttivo avrà facoltà di decidere la riunione od il ritrovo.
Art. 2 – Scopo e finalità
Gli scopi che l’Associazione si prefigge sono:
- accomunare gli appassionati possessori ed estimatori del modello FIAT 128 e serie derivate;
- promuovere e sostenere le attività di recupero, restauro, conservazione e diffusione del modello citato e fornire il sostegno documentale e tecnico;
- organizzare e partecipare a manifestazioni di carattere amatoriale anche sportivo, attività ricreative e culturali, in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- l’acquisizione, gestione e locazione di strutture ed attrezzature idonee al raggiungimento dei fini istituzionali;
- la raccolta di dati tecnici, dati di produzione, pubblicazioni tecniche e storiche, al fine di consentire ai soci la consultazione ed il godimento di tale patrimonio tecnico-culturale. Non sarà consentita la consultazione ai non soci, a meno che la fruizione di tale materiale non sia autorizzata dal Consiglio Direttivo a seguito di espressa e motivata richiesta scritta;
- la somministrazione, in occasione di eventi e manifestazioni, di alimenti e bevande ai propri soci e partecipanti;
- operare, con la propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli Associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti.
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali tutte marginali ed ausiliarie, correlate al raggiungimento dello scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle suddette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione potrà, di conseguenza, ottenere sponsorizzazioni, contrarre obbligazioni ed ottenere finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, stipulare convenzioni tendenti ad ottenere finanziamenti e risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento delle scopo, disponendo, come corrispettivo, ove occorra, di parte del suo patrimonio. Potrà accedere, ove lo ritenga necessario, al Credito Sportivo, fornendo tutte le garanzie che saranno richieste.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società ed associazioni, manifestazioni sportive non rientranti nella normale attività dell’Associazione, purché tali attività non siano in contrasto con l’oggetto sociale.
L’Associazione non ha fini di lucro e, pertanto, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ed intende essere regolata, oltre che dal Codice Civile, dalla lettera “C” dell’art. 87 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e, quindi, dall’art. 108 del medesimo decreto.
In ogni caso l’Associazione non potrà operare in contrasto con la legislazione vigente.
Art. 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art. 4 – Domanda di ammissione
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali e assistenziali, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche sia gli enti e/o associazioni. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.
Art. 5 – Diritti dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo.
Art. 6 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
– dimissione volontaria;
– morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
– radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
Art. 7 – Organi
Gli organi sociali sono:
– l’assemblea generale dei soci;
– il presidente;
– il consiglio direttivo;
– il collegio dei revisori contabili
Art. 8 – Assemblea
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Art. 9 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Art. 10 – Compiti dell’assemblea
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, posta elettronica, fax o telegramma. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell’attività futura. Spetta all’assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’associazione.
Art. 11 – Validità assembleare
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto dei presenti. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo se poste all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria o straordinaria e previa autorizzazione del consiglio direttivo.
Art. 12 – Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di dieci, eletti dall’assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario. La funzione di tesoriere è assunta dal presidente o delegata da esso al segretario o ad un consigliere. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.
Art. 13 – Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 14 – Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all’assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Art. 15 – Il bilancio
Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell’associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell’assemblea.
Art. 16 – I componenti del consiglio direttivo
Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.
Art. 17 – Il collegio dei revisori contabili
Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, eletti dall’assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente. Il collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall’associazione. In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell’associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all’assemblea per l’approvazione. Il collegio dei revisori contabili rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 18 – Anno sociale e patrimonio
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi.
Art. 19 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente dell’ordine dei dottori commercialisti di Vicenza. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal presidente dell’ordine dei dottori commercialisti di località. L’arbitrato avrà sede in Vicenza, ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
Art. 20 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità proposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo in pari data redatto.